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Mozione 23.4273

Alimenti commerciali per lattanti. Elusione del divieto di pubblicità

Depositato da Manuela Weichelt 29.9.2023 (Link alla pagina del Parlamento)

Il Consiglio federale è incaricato di estendere l’articolo 41 «Limitazioni alla pubblicità degli alimenti per lattanti» dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso agli alimenti di proseguimento.
 
La rivista specializzata Lancet (https://www.thelancet.com/series/breastfeeding-2023) descrive il marketing per gli alimenti per lattanti e l’influenza che esercita su famiglie, operatori sanitari, scienza e processi politici. Il rapporto mostra come le strategie di marketing incentivino le vendite di alimenti per lattanti e come i prodotti siano presentati quale soluzione ai comuni problemi di salute e sviluppo del lattante.  

Le piattaforme digitali ampliano in modo significativo la portata e l’influenza del marketing, eludendo al contempo il Codice internazionale di commercializzazione dei sostituti del latte materno. Nonostante i benefici dimostrati, meno della metà dei lattanti e dei bambini piccoli sono allattati al seno come raccomandato dall’OMS.

Gli autori delle pubblicazioni chiedono un intervento più severo sulle pratiche di marketing delle aziende.

Con l’articolo 41 «Limitazioni alla pubblicità degli alimenti per lattanti» dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in Svizzera questa richiesta è soddisfatta soltanto parzialmente. A causa del design quasi identico della confezione, la pubblicità di un alimento di proseguimento promuove direttamente anche l’alimento per lattanti corrispondente, di fatto aggirando il divieto di pubblicizzare gli alimenti per lattanti.

Nel parere del Consiglio federale (1.12.2017) in risposta alla mozione 17.3661 si legge: «L’attuazione di queste prescrizioni, tuttavia, non è ancora ottimale in Svizzera. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sensibilizzerà perciò i produttori a osservarle più attentamente e inviterà i Cantoni ad attuarle in maniera più sistematica. Solo se questo passo non migliorerà la situazione si prenderà in considerazione una limitazione della pubblicità per gli alimenti di proseguimento».  

Inoltre, il 26 settembre 2019, il consigliere federale Berset ha dichiarato in Parlamento: «Innanzitutto, signora Feri, Lei ha ragione, oggi vi è un problema, questo è fuori discussione. Occorre quindi agire. […] La legislazione è chiara, è la sua applicazione che lascia a desiderare. [...] E se questo non basterà ancora, bisognerà forse prendere in considerazione di modificare anche l’ordinanza». Negli ultimi 5 anni è cambiato ben poco.

Parere del consiglio federale 15.11.2023


Il latte materno è l’alimento più sano e naturale per i neonati. La Confederazione, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’organizzazione professionale Pediatria svizzera, consiglia perciò, per quanto possibile e nel rispetto delle scelte individuali della madre, di nutrire il neonato esclusivamente con latte materno nei primi quattro–sei mesi di vita.

Per questo motivo, l’articolo 41 capoverso 3 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) vieta la pubblicità intesa a indurre i consumatori direttamente all’acquisto degli alimenti per lattanti.

Per evitare il cosiddetto «cross marketing», gli alimenti per lattanti devono essere chiaramente distinguibili dagli alimenti di proseguimento, conformemente all’articolo 7 capoverso 6 dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE; RS 817.022.104). In altre parole, il testo, le immagini e i colori utilizzati per la pubblicità degli alimenti di proseguimento non devono avere alcun effetto promozionale sugli alimenti per lattanti.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è da tempo in contatto con l’industria e il commercio in merito alla corretta attuazione di questi requisiti. Tuttavia, ci sono ancora opinioni discordanti sui criteri di distinzione richiesti.

Le questioni di differenziazione potrebbero effettivamente essere risolte con il divieto di pubblicità per gli alimenti di proseguimento proposto dall’autrice della mozione. Tuttavia, il diritto svizzero si allontanerebbe dalla legislazione dell’UE. Poiché la maggior parte degli alimenti di proseguimento è importata e il mercato svizzero è modesto rispetto a quello dell’UE, questa divergenza potrebbe avere un impatto negativo sulla disponibilità di alimenti di proseguimento per i bambini nella prima infanzia e aumentare i prezzi dei prodotti in Svizzera.

Sarebbe opportuno, pertanto, puntare su un sistema meno invasivo per consentire all’industria di rispettare i requisiti di legge sulla distinzione delle diverse categorie di prodotti. Entro la metà del 2024, l’USAV elaborerà direttive concrete da sottoporre all’industria e alle autorità cantonali in cui verrà stabilito quando l’articolo 7 capoverso 6 ODPPE è rispettato e quando invece non lo è. Questo chiarimento deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti europei, soprattutto perché divergenze sulle regole in materia di imballaggi creerebbero un ostacolo tecnico al commercio con l’UE.

Se questo approccio non dovesse portare a un adeguamento delle misure pubblicitarie, sarà necessario esaminare altri provvedimenti.

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